Statuto

ART. 1 -COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE SEDE.

Il Gruppo sportivo podistico “La sgambettata” si è costituito nel mese di Gennaio 2008.

La sede sociale è in 5430 Wettingen,

L’associazione potrà cambiare la sede senza modificare il presente statuto.

 

ART. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’associazione in particolare persegue le seguenti finalità, puramente dilettantistica a favore degli sports in genere ed in particolare modo alle manifestazioni podistiche non competitive e ad altre iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale. E’ assolutamente apolitica e totalmente estranea ad ogni discriminazione razziale o religiosa. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici o privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie per raccolte occasionali di fondi onde reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.

 

ART. 3 – ADESIONE AL GRUPPO, RECESSO ED ESCLUSIONE.

Possono aderire al gruppo tutte le persone, di qualunque età, che ritengono valide le attività e le finalità esposte

nell’articolo 2 del presente statuto e che ne accettino e ne rispettino senza riserve gli articoli in esso contenuti. Se il socio è minorenne, un genitore o chi ne fa le veci, solleva il gruppo da ogni responsabilità.

Coloro che aderiscono sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione che verrà determinata dal consiglio direttivo e si impegnano inoltre a mantenere in qualunque modo ed in qualunque luogo un comportamento idoneo, educato e sportivo.

Gli iscritti cessano di fare parte del gruppo per loro deliberata rinuncia, per mancato versamento della quota annuale, in caso di mancanza grave, per esclusione. In questa circostanza, sarà il consiglio direttivo a decidere in merito.

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina o ripetuti comportamenti scorretti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio direttivo, il quale deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’ aspirante socio. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere fatto per iscritto.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’associazione e di partecipare con diritto di voto alle assemblee.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Possono anche aderire all’associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dal consiglio direttivo. I soci sostenitori non hanno diritto di voto, ma devono essere informati delle iniziative dell’associazione.

 

ART. 4 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’associazione:

1. L’assemblea dei soci

2. Il consiglio direttivo

3. Il presidente

4. Il revisore dei conti

L’ASSEMBLEA è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, L’assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ogni qual volta lo ritenga necessario il consiglio direttivo, quando ne è faccia richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere fatta con lettera distribuita alla camminata domenicale, almeno sette giorni prima della data di convocazione. Essa indica gli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea.

L’assemblea generale viene fatta una volta ogni anno,luogo,data e ora viene stabilita dal comitato.

Gli orari e il luogo della riunione verranno informati tutti i soci tramite una lettera di invito per posta.Si prega di rispettare gli orari . La riunione generale inizia al massimo con 15 minuti di ritardo.

Le votazioni dell’assemblea sono valide qualora espresse con un numero di

voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

Eventuali modifiche statutarie potranno essere proposte dalla maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dell’assemblea dei soci. Tali modifiche saranno approvate con il voto di almeno i due terzi degli iscritti.

A seguito di apposita richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci, il presidente dispone la convocazione entro un mese, di una assemblea straordinaria, soggetta ai medesimi requisiti di convocazione, costituzione e validità delle convocazioni.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO provvede ad eleggere nel proprio ambito il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

I consiglieri partecipano alle riunioni e si impegnano ad appoggiare e sostenere con la propria opera le attività e le finalità del gruppo. Qualora cio’ non si verificasse, o nel caso di non partecipazione senza valido motivo a tre riunioni consecutive, il consiglio puo’ decidere la decadenza della carica.

Il PRESIDENTE agisce in nome e per conto del gruppo, lo rappresenta ed esercita il controllo della sua attività.

Il VICEPRESIDENTE sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento con le medesime funzioni e responsabilità.

Il SEGRETARIO è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di consiglio ed assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia e tiene il libro dei soci. Il segretario svolge inoltre mansioni di corrispondenza ed esplica tutte le pratiche necessarie per il funzionamento del gruppo e del consiglio direttivo, mantiene le relazioni con altri gruppi e con vari enti ed istituzioni.

Il TESORIERE è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio.

REVISORI DEI CONTI è un organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da due membri effettivi nominati dall’assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’associazione. Loro rimangono in carica per lo stesso tempo del consiglio direttivo.

 

ART. 5 – GESTIONE FINANZIARIA

I beni del gruppo sono costituiti da:

1. Quote associative e contributi dei simpatizzanti

2. Contributo dei privati, enti, istituzioni pubbliche a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

3. Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi,vigenti, nel modo piu’ opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

 

ART. 6 – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio, unitamente alla relazione scritta del collegio dei revisori presenta per l’approvazione all’assemblea ordinaria la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell’ esercizio trascorso dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

 

ART. 7 – ELEZIONI ED ELEGGIBILITÀ

Il consiglio direttivo viene eletto dagli iscritti mediante votazione a scrutinio segreto, lo stesso rimane in carica per tre anni dal suo insediamento.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Sono eleggibili tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età. Tutti i soci eleggibili hanno la facoltà di porre la propria candidatura. Non sono ammessi voti per delega.

Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, puo’ procedere alla nomina di un presidente o di un vicepresidente onorario, per meriti specifici nei confronto del gruppo per le sue attività. Tali nomine non implicano facoltà decisionali.

 

ART. 8 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI.

Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai senso dell’art, 4 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

ART.9 – NORMA FINALE

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislativa in materia.

Approvato dall’assemblea dei soci il 27 Gennaio 2007